IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane in attuazione dei principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente "Legge quadro per l'artigianato" ed in conformita' agli obiettivi del programma regionale di sviluppo. 2. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, disciplina gli interventi regionali finalizzati: a) a qualificare le imprese artigiane e le loro forme consortili; b) a salvaguardare l'ambiente; c) a promuovere l'innovazione, la ricerca e la qualificazione degli imprenditori e degli addetti; d) a sostenere l'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese; e) ad agevolare l'accesso al credito; f) ad incentivare la nascita di imprese di artigianato di qualita'.