IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione promuove  lo  sviluppo  e  la  qualificazione  delle
imprese  artigiane  in  attuazione  dei principi della legge 8 agosto
1985, n. 443, concernente "Legge  quadro  per  l'artigianato"  ed  in
conformita' agli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
   2.  La  presente  legge,  nell'ambito  degli obiettivi indicati al
comma 1, disciplina gli interventi regionali finalizzati:
     a)  a  qualificare  le  imprese  artigiane  e  le   loro   forme
consortili;
     b) a salvaguardare l'ambiente;
     c)  a  promuovere  l'innovazione, la ricerca e la qualificazione
degli imprenditori e degli addetti;
     d) a sostenere l'internazionalizzazione e  l'integrazione  delle
imprese;
     e) ad agevolare l'accesso al credito;
     f)  ad  incentivare  la  nascita  di  imprese  di artigianato di
qualita'.